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TSO. Per la Consulta chi è ricoverato con la forza ha diritto a un avvocato, anche se non lo chiede

TSO. Per la Consulta chi è ricoverato con la forza ha diritto a un avvocato, anche se non lo chiede:

Con la sentenza n. 157, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 35 della legge n. 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio in degenza ospedaliera, e della sua eventuale proroga, si svolga con le garanzie della difesa tecnica. E si tratta di una difesa obbligatoria: chi non nomina un avvocato di fiducia sarà assistito da un difensore d’ufficio, designato dal giudice tutelare.

La vicenda è di quelle che chi frequenta i reparti psichiatrici conosce bene. Nel novembre 2025 un uomo viene ricoverato in TSO su ordinanza del sindaco di Empoli e, durante l’audizione davanti al giudice tutelare, chiede di chiamare i suoi avvocati, facendone anche nomi e cognomi. Non risulta che il giudice abbia preso in considerazione l’istanza: la convalida arriva il 7 novembre, quella della proroga il 13. Il Tribunale di Firenze, investito del ricorso, solleva la questione con ordinanza del 29 dicembre 2025.

La pronuncia chiude il percorso aperto dalla sentenza n. 76 del 2025, con cui la Corte aveva imposto la comunicazione dell’ordinanza sindacale all’interessato, la sua audizione prima della convalida e la notifica del decreto. Allora la Consulta aveva restituito al paziente la propria voce davanti al giudice; oggi gli garantisce qualcuno capace di tradurla in argomenti giuridici e di farla valere attraverso il necessario contraddittorio. 

Il passaggio decisivo sta nella presa d’atto che il TSO, per anni pensato come un atto sanitario accompagnato da un controllo giudiziario quasi notarile, sbrigato sulle carte del Comune e sui due certificati medici, è prima ancora che un procedimento medico, un atto lesivo della libertà personale di chi lo subisce, che spesso è violato anche della sua dignità. La Corte parla di «evidente assoggettamento fisico della persona a un potere pubblico in grado di vincere con la forza ogni sua contraria volontà», e ne trae la conseguenza che valgono tutte le garanzie dell’art. 13 Cost. La finalità di cura non muta la natura della coazione; semmai l’ha resa più insidiosa, perché è servita a lungo a sottrarla allo sguardo del diritto. Non a caso il termine di raffronto è la convalida dell’espulsione dello straniero, sulla quale la sentenza n. 222 del 2004 aveva già preteso l’assistenza del difensore: il criterio non è la natura civile o penale del procedimento, ma il bene giuridico che viene inciso. Dove c’è un corpo trattenuto con la forza, dunque, deve esserci un giudice e un difensore.

La parte interessante della pronuncia, che persino supera l’intervento del giudice che solleva la questione di legittimità, riguarda l’obbligatorietà dell’avviso al difensore. Il Tribunale di Firenze aveva chiesto una difesa soltanto facoltativa, e la Corte va oltre con un argomento di eguaglianza sostanziale. Un diritto esercitabile solo su iniziativa dell’interessato finisce per proteggere chi ne ha meno bisogno: chi è abbastanza lucido da capire l’avviso, chi ha una famiglia che si muove, chi può pagare un proprio professionista. Restano fuori proprio le persone senza rete, che al TSO arrivano dopo che – o forse perché – che ogni altro servizio ha fallito. La difesa facoltativa, scrive la Corte, si tradurrebbe in una «intollerabile discriminazione fondata sul tipo di patologia mentale e sulla condizione economica e sociale», con il «paradosso» che i più vulnerabili resterebbero privi di tutela.

Quanto alle modalità, la persona va avvisata della facoltà di nominare un difensore di fiducia al momento della comunicazione dell’ordinanza sindacale; in mancanza, il giudice tutelare designa un difensore d’ufficio tra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 29 disp. att. c.p.p. Il difensore deve essere avvertito tempestivamente, può partecipare all’audizione e riceve la notifica del decreto di convalida o di non convalida; le stesse garanzie valgono per la proroga. La formula è permissiva («possono partecipare») e la sentenza non fissa termini, ma la difesa d’ufficio è qualificata come prestazione imposta dallo Stato e non rinunciabile.

La decisione non si pone come atto di sfiducia verso gli psichiatri. La Corte afferma che la competenza degli operatori è «la prima garanzia non soltanto della appropriatezza clinica, ma della stessa legittimità giuridica del trattamento». Per troppo tempo i reparti hanno portato da soli un mandato che la società affidava loro senza nominarlo, dietro porte chiuse e senza testimoni, il che significa anche senza nessuno in grado di attestare la correttezza del loro operato. Un luogo in cui nessuno entra nasconde gli abusi, ma lascia pure tutta la responsabilità di ogni scelta su chi la compie. Avvocato e giudice portano in reparto un controllo e, insieme, una condivisione pubblica della decisione sull’uso della forza, che la Corte vuole si formi «nel contraddittorio».

Il rischio adesso è che la difesa d’ufficio diventi un rituale, come accade in analoghe convalide penali, con il difensore chiamato all’ultimo che non conosce il caso e firma il verbale. Il rinvio agli elenchi penali lascia aperto il problema della competenza specifica sulla legge 180 e sulla comunicazione con persone in crisi, e quello di turni compatibili con le quarantotto ore. Per questo il richiamo della Corte ai soggetti «preposti all’esercizio delle funzioni di amministrazione della giurisdizione» investe Ordini forensi e uffici giudiziari, non solo il Parlamento. 

Parlamento al quale la sentenza rinnova l’invito a valutare un curatore speciale e figure di mediazione capaci di favorire percorsi consensuali, ricordando che il TSO «coglie il momento di acuzie di un disagio psichico che spesso si radica in situazioni di marginalità sociale»: le garanzie difensive sono necessarie, ma ciò che a monte non è stato fatto non lo recupera nessun processo. 

E’ un tragico fatto: i TSO che spesso si ripetono sulla persona, spesso negli stessi luoghi, ad opera degli stessi sanitari, segnano non solo il fallimento terapeutico del territorio e dei servizi, ma costituiscono la rinuncia alla cura e l’abbandono di chi di pretende curare.

Non saranno avvocati o magistrati a cambiare le sorti di queste persone, ma di certo il loro ingresso potrà ridare visibilità e, nei casi più fortunati, tutela, a coloro che fino ad oggi, alla faccia di Basaglia, la società ha consegnato alla solitudine negli ospedali psichiatrici.

Il testo integrale della sentenza è disponibile su cortecostituzionale.it.

L'articolo TSO. Per la Consulta chi è ricoverato con la forza ha diritto a un avvocato, anche se non lo chiede proviene da Associazione Luca Coscioni.

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